la Dichiarazione

Dichiarazione ONU dei diritti dell'uomo

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Il testo della presente Dichiarazione dei diritti dell'uomo è stato approvato il 10 dicembre 1948, dall'Assemblea generale dell'O.N.U., con 48 voti favorevoli, nessuno contrario e 8 astensioni. Essa rappresenta una prima manifestazione del tentativo di ancorare i diritti dell'uomo a una garanzia internazionale e proteggerli dagli abusi dei singoli govemi. Il significato morale e culturale di questa Dichiarazione è dunque grande, anche se la sua efficacia giuridica è scarsa.

Art. 1. - Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti: Sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire in uno spirito di fraternità vicendevole.

Art. 2. - Ognuno può valersi di tutti i diritti e di tutte le libertà proclamate nella presente dichiarazione, senza alcuna distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, d'opinione politica e di qualsiasi altra opinione, d'origine nazionale o sociale, che derivi da fortuna, nascita o da qualsiasi altra situazione. Inoltre non si farà alcuna distinzione basata sullo statuto politico, amministrativo o internazionale del paese o del territorio a cui una persona appartiene, sia detto territorio indipendente, sotto tutela o non autonomo, o subisca qualunque altra limitazione di sovranità.

Ati. 3. - Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della sua persona.

Art. 4. - Nessuno potrà essere tenuto in schiavitù né in servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibiti in tutte le loro forme.

Art. S. - Nessuno sarà sottoposto a tortura né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Art. 6. - Ognuno ha diritto al riconoscimento della propria personalità giuridica, in ogni luogo.

Art. 7. - Tutti sono uguali di fronte alla legge ed hanno diritto - senza distinzione - ad un'eguale protezione contro qualsiasi provocazione ad una simile discriminazione.

Art. 8. - Ogni persona ha diritto ad un ricorso effettivo davanti alle competenti giurisdizioni nazionali contro atti che violano i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione o dalla legge.

Art. 9. - Nessuno può arbitrariamente essere arrestato, detenuto né esiliato.

Art. 10. - Ogni persona ha diritto - in piena uguaglianza - a che la sua causa sia ascoltata equamente e pubblicamente da un tribunale indipendente e imparziale, che deciderà sia dei suoi diritti e dei suoi obblighi, sia del fondamento di qualunque accusa in materia penale, rivolta contro di essa.

Art. 1 1. - 1) Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a che la sua colpevolezza sia stata legalmente stabilita nel corso di un processo pubblico, in cui tutte le garanzie necessarie alla sua difesa le siano state assicurate; 2) Nessuno verrà condannato per azioni o omissioni, che al momento in cui sono state commesse non costituiscono reato in base al diritto nazionale o internazionale. Parimenti non sarà inflitta alcuna pena più forte di quella che era praticata al momento in cui il reato è stato commesso.

Art. 12. - Nessuno sarà oggetto di ingerenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, né di lesioni al suo onore ed alla sua reputazione. Ogni persona ha diritto alla protezione della legge contro simili ingerenze e lesioni.

Art. 13. - 1) Ogni persona ha diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza entro i confini di uno Stato; 2) Ogni persona ha diritto di abbandonare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di rientrare nel proprio paese.

Art. 14. - 1) Di fronte alla persecuzione ogni persona ha diritto di cercare asilo e di beneficiare dell'esilio in altri paesi; 2) Tale diritto non si può invocare in caso di persecuzione realmente fondata su un reato di diritto comune o su azioni contrarie ai principii e agli scopi delle Nazioni Unite.

Art. 15. - 1) Ogni individuo ha diritto ad una nazionalità; 2) Nessuno può arbitrariamente venir privato né della propria nazionalità né del diritto di cambiare nazionalità.

Art. 16. - 1) Raggiunta l'età nubile, l'uomo e la donna, senza restrizione di sorta per ciò che riguarda la razza, la nazionalità o la religione, hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia. Hanno pari diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento; 2) Il matrimonio non si può concludere che con il pieno e libero consenso dei futuri sposi; 3) La famiglia è l'elemento naturale e fondamentale della società ed ha diritto alla protezione della società e dello Stato.

Ati. 17 - 1) Ogni persona, tanto sola quanto in collettività, ha diritto alla proprietà; 2) Nessuno può arbitrariamente esser privato della sua proprietà.

Art. 18. - Ogni persona ha diritto alla libertà di cambiare religione, come pure di manifestare la propria religione o convinzione sola o in comune, in pubblico o in privato, con l'insegnamento, le pratiche, il culto e la celebrazione dei riti.

Art. 19. - Ogni individuo ha diritto alla libertà d'opinione e d'espressione, il che implica il diritto di non venir disturbato a causa delle proprie opinioni e quello di cercare, ricevere e diffondere con qualunque mezzo di espressione, senza considerazione di frontiere, le informazioni e le idee.

Art. 20. - 1) Ogni persona ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica; 2) Nessuno può essere costretto a far parte di una associazione.

Art. 21. - Ogni persona ha diritto di partecipare alla direzione degli affari pubblici del suo paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente eletti; 2) Ogni persona ha diritto ad accedere, in condizioni di uguaglianza, alle cariche pubbliche del proprio paese; 3) La volontà del popolo è il fondamento dell'autorità dei poteri pubblici; questa volontà dev'essere espressa con elezioni serie, che devono aver luogo periodicamente, a suffragio universale uguale e con voto segreto o seguendo una procedura equivalente, che garantisca la libertà del voto, Art. 22. - Ogni persona, in quanto membro della società, ha diritto alla lsicurezza sociale; ha la facoltà di ottenere soddisfazioni dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità, grazie allo sforzo nazionale ed alla cooperazione internazionale, tenuto conto dell'organizzazione e delle risorse dei singoli paesi.

Art. 23. - 1) Ogni persona ha diritto al lavoro, alla libera scelta del suo lavoro, a condizioni eque e soddisfacenti di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione; 2) Tutti hanno diritto, senza discriminazione, ad un salario uguale per lavoro uguale; 3) Chi lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente, che assicuri a lui ed alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana e integrata, se opportuno, da ogni altro mezzo di protezione sociale; 4) Ogni persona ha diritto di fondare con altri dei sindacati e affiliarsi a dei sindacati per la difesa dei suoi interessi.

Art. 24. - Ogni persona ha diritto al riposo e allo svago, in particolare ad una ragionevole limitazione della durata del lavoro ed a vacanze periodiche pagate.

Art. 25. - 1) Ogni persona ha diritto ad un livello di vita sufficiente ad assicurare la salute e il benessere suo e della sua famiglia, specialmente per quanto concerne l'alimentazione, l'abbigliamento, l'alloggio, le cure mediche e i servizi sociali necessari; ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, di malattia, d'invalidità, di vedovanza, o negli altri casi di perdita dei propri mezzi di sussistenza in seguito a circostanze indipendenti dalla sua volontà; 2) La maternità e l'infanzia hanno diritto ad un aiuto e ad un'assistenza speciali. Tutti i bambini, nati sia nel matrimonio sia fuori del matrimonio, godono della medesima protezione sociale.

Art. 26. - 1) Ogni persona ha diritto alla educazione. Essa dev'essere gratuita, almeno per quanto riguarda l'insegnamento elementare e fondamentale. L'insegnamento elementare è obbligatorio. L'insegnamento tecnico e professionale deve essere diffuso. L'accesso agli studi superiori deve essere aperto a tutti, in piena uguaglianza, in base ai meriti; 2) L'educazione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve favorire la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra tutte le Nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi, come pure lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace; 3) I genitori hanno in primo luogo il diritto di scegliere il genere di educazione da impartire ai loro figli.

Art. 27. - 1) Ogni persona ha il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai benefici che ne risultano; 2) Ognuno ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica di cui è autore.

Art. 28. - Ogni persona ha diritto a che, sul piano sociale e su quello internazionale, regni un ordine tale che i diritti e le libertà enunciate nella presente Dichiarazione possano trovarvi pieno sviluppo.

Art. 29. - 1) L'individuo ha dei doveri nei confronti della comunità, nella quale è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità; 2) Nell'esercizio dei suoi diritti e nel godimento delle sue libertà ognuno è soggetto unicamente alle limitazioni stabilite dalla legge, esclusivamente allo scopo di assicurare il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e delle libertà altrui e di soddisfare alle giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica; 3) Tali diritti e libertà non potranno in alcun caso esercitarsi in opposizione agli scopi e ai principio delle Nazioni Unite.

Art. 30. - Nessuna disposizione della presente Dichiarazione può essere interpretata come implicante, per uno Stato, un gruppo o un individuo, un qualsiasi diritto di dedicarsi ad una attività o di compiere un'azione mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà qui enunciate.

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